Cassazione civile sez. lav., 2/03/2026, n. 4623
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In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l’applicazione al lavoratore disabile dell’ordinario termine di comporto integra discriminazione indiretta, poiché la mancata considerazione del maggior rischio di morbilità connesso alla disabilità trasforma un criterio solo apparentemente neutro in una prassi pregiudizievole per il gruppo protetto. Accertata la nullità del licenziamento discriminatorio e la colpa del datore, l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 2, l. n. 300/1970 – nella versione modificata dalla l. n. 92/2012 – non può essere compressa alla misura minima di cinque mensilità in ragione di una graduazione dell’intensità della colpa datoriale, poiché tale minimo costituisce solo una soglia non eliminabile e non un tetto massimo, e il risarcimento va commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, sulla base della presunzione legale iuris tantum di danno. Il silenzio del lavoratore sulle proprie condizioni di salute non è idoneo a ridurre l’indennizzo, non sussistendo alcun obbligo o onere di autoesposizione di dati sanitari al di fuori di una previa, doverosa interlocuzione attivata dal datore di lavoro, sul quale grava l’onere di acquisire informazioni e di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli ex art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003.
Pubblicato: 14 Aprile 2026 da Adm
Nullità della discriminazione indiretta: licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l’applicazione al lavoratore disabile dell’ordinario termine di comporto integra discriminazione indiretta, poiché la mancata considerazione del maggior rischio di morbilità connesso alla disabilità trasforma un criterio solo apparentemente neutro in una prassi pregiudizievole per il gruppo protetto. Accertata la nullità del licenziamento discriminatorio e la colpa del datore, l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 2, l. n. 300/1970 – nella versione modificata dalla l. n. 92/2012 – non può essere compressa alla misura minima di cinque mensilità in ragione di una graduazione dell’intensità della colpa datoriale, poiché tale minimo costituisce solo una soglia non eliminabile e non un tetto massimo, e il risarcimento va commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, sulla base della presunzione legale iuris tantum di danno. Il silenzio del lavoratore sulle proprie condizioni di salute non è idoneo a ridurre l’indennizzo, non sussistendo alcun obbligo o onere di autoesposizione di dati sanitari al di fuori di una previa, doverosa interlocuzione attivata dal datore di lavoro, sul quale grava l’onere di acquisire informazioni e di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli ex art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003.
Categoria: Giurisprudenza legittimità
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