Pubblicato: 2 Aprile 2026 da Adm
Cassazione civile sez. lav. - 28/01/2026, n. 1886
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La competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., criterio che vale per ogni forma di competenza e non solo per quella di valore. La prospettazione dell’attore può essere disattesa solo quando risulti prima facie artificiosa e preordinata a sottrarre la causa al giudice naturale. Legittimità del doppio licenziamento: autonomi e distinti. Entrambi sono astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto.
Le contestazioni del convenuto sulla sussistenza del rapporto dedotto non incidono sulla competenza, dovendo questa essere verificata sulla domanda e sugli elementi in essa esposti, cui si collega anche la scelta del criterio territoriale di radicamento.
Pubblicato: 2 Aprile 2026 da Adm
La competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale
La competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., criterio che vale per ogni forma di competenza e non solo per quella di valore. La prospettazione dell’attore può essere disattesa solo quando risulti prima facie artificiosa e preordinata a sottrarre la causa al giudice naturale. Legittimità del doppio licenziamento: autonomi e distinti. Entrambi sono astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto.
Le contestazioni del convenuto sulla sussistenza del rapporto dedotto non incidono sulla competenza, dovendo questa essere verificata sulla domanda e sugli elementi in essa esposti, cui si collega anche la scelta del criterio territoriale di radicamento.
Categoria: Giurisprudenza legittimità
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