Ultimo aggiornamento: 2 Aprile 2026 di Adm
Cassazione civile sez. lav. - 23/01/2026, n. 1584
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Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio.
Ultimo aggiornamento: 2 Aprile 2026 di Adm
Legittimità del doppio licenziamento per cause diverse: autonomia degli atti di recesso, effetti successivi e assenza di pregiudizialità tra i giudizi
Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. I giudizi sulla legittimità dei due licenziamenti non si pongono fra loro in rapporto di pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice che ha accertato la legittimità del primo licenziamento consacra il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro, precludendo ogni effetto al secondo atto risolutorio.
Categoria: Giurisprudenza legittimità
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