Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026 di Adm
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Con l’accordo conciliativo del 01/08/2019 la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa economica derivante dal rapporto lavorativo di cui al presente giudizio.
Considerato che la parte non ha dimostrato “la mancanza di un’effettiva assistenza sindacale e la mancanza di reciproche concessioni che sono tipiche di un accordo transattivo”, quello in esame presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, ai fini della sua validità con conseguente inoppugnabilità da parte della lavoratrice che lo ha sottoscritto.
Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026 di Adm
Tribunale di Trani Sezione Lavoro (Arbore), sent. 13 ottobre 2025, n. 2025
Con l’accordo conciliativo del 01/08/2019 la ricorrente ha rinunciato ad ogni pretesa economica derivante dal rapporto lavorativo di cui al presente giudizio.
Considerato che la parte non ha dimostrato “la mancanza di un’effettiva assistenza sindacale e la mancanza di reciproche concessioni che sono tipiche di un accordo transattivo”, quello in esame presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, ai fini della sua validità con conseguente inoppugnabilità da parte della lavoratrice che lo ha sottoscritto.
Categoria: Giurisprudenza merito
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