Ultimo aggiornamento: 2 Aprile 2026 di Adm
Cassazione civile sez. lav. - 21/01/2026, n. 1276
Visite: 12
L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta. Inoltre, L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
Ultimo aggiornamento: 2 Aprile 2026 di Adm
Cessione d’azienda e TFR: la deroga alla solidarietà non è opponibile all’INPS
L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta. Inoltre, L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
Categoria: Giurisprudenza legittimità
Riviste più viste
Articoli più visti