Visite: 20
Il diritto di critica, consistente nell’esprimere un’opinione o un giudizio valutativo in ordine ad un argomento determinato, s’inserisce nell’alveo della libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale libertà si fonda sull’art. 21 Cost, a mente del quale ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero mediante la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e sull’art. 10 CEDU, secondo cui la essa ha come corollari “la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche […]”. In ambito lavoristico, la liberà in questione è garantita dall’art. 1 L. 300/1970.
Le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica non si sostanziano nella verifica della verità delle valutazioni espresse, bensì nella possibilità di riscontrare che esse si fondano su dati oggettivamente esistenti; narrazione di valutazioni concernenti argomenti che rispondano ad un interesse della collettività mediante un linguaggio corretto, sia nella forma che in relazione al contenuto dell’opinione espressa, che non sfocino in una immotivata lesione dell’altrui reputazione.
(confermata sent. Corte Appello di Bari – Sez. Lavoro – 09/03/2026)
Pubblicato: 11 Maggio 2026 da Adm
Tribunale di Trani Sezione Lavoro (Dibenedetto) sent. 16/04/2025 n. 796
Il diritto di critica, consistente nell’esprimere un’opinione o un giudizio valutativo in ordine ad un argomento determinato, s’inserisce nell’alveo della libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale libertà si fonda sull’art. 21 Cost, a mente del quale ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero mediante la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e sull’art. 10 CEDU, secondo cui la essa ha come corollari “la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche […]”. In ambito lavoristico, la liberà in questione è garantita dall’art. 1 L. 300/1970.
Le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di critica non si sostanziano nella verifica della verità delle valutazioni espresse, bensì nella possibilità di riscontrare che esse si fondano su dati oggettivamente esistenti; narrazione di valutazioni concernenti argomenti che rispondano ad un interesse della collettività mediante un linguaggio corretto, sia nella forma che in relazione al contenuto dell’opinione espressa, che non sfocino in una immotivata lesione dell’altrui reputazione.
(confermata sent. Corte Appello di Bari – Sez. Lavoro – 09/03/2026)
Categoria: Giurisprudenza merito
Riviste più viste
Articoli più visti