Pubblicato: 2 Aprile 2026 da Adm
Cassazione civile sez, lav. - 28/01/2026, n. 1905
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Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in
concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Pubblicato: 2 Aprile 2026 da Adm
Deducibilità in cassazione della errata lettura del fatto probatorio
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in
concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Categoria: Giurisprudenza legittimità
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